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02/01/2017
Spese Sanitarie Sanzioni Specifiche - Ottici - Parafarmacie - Studi Veterinari -
Sanzioni specifiche


Spese sanitarie sanzioni specifiche

L’omissione o il ritardo nell’invio delle spese sanitarie comporta pesanti sanzioni specifiche, previste dall’art. 23 del decreto legislativo 158 del 2015, che riassumiamo di seguito:

1 - Per l’omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie è prevista una sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000,00 senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).

2 - Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000,00.

3 - Nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei cinque giorni successivi alla scadenza.

4 - Per chi trasmette i dati per il primo anno, l’articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. 175/2014, prevede che per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo non si applichino le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività“ o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.



Le norme riportate sono tratte dall'Agenzia delle Entrate e Fonti Autorevoli, le informative vengono riportate nel modo più fedele possibile, al fine di offrire un servizio all'utente, non si risponde per eventuali inesattezze.







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