Per effetto del Provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate in data 30.01.2012 sono cambiate le caratteristiche tecniche della carta da utilizzare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali.
Nel dettaglio, il provvedimento prevede la sostituzione dell’allegato E del Decreto Ministeriale 23.03.1983 a seguito del superamento delle tecnologie attualmente utilizzate dalle carte reperibili sul mercato.
Secondo le stesse disposizioni contenute nel DM 1983 la tecnologia produttiva impiegata fino ad ora non permette più l’omologazione e l’utilizzo da parte degli operatori del settore.
L’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, garantisce un congruo termine di 18 mesi entro il quale è utilizzabile la carta recante le vecchie omologazioni. Allo scadere di tale termine, o alla fine delle scorte, in ogni caso, gli utenti che utilizzano registratori di cassa dovranno utilizzare la carta in possesso dei nuovi requisiti per l’omologazione.
Premessa
Le caratteristiche tecniche della carta termosensibile utilizzata per i registratori di cassa, a breve, verranno cambiate. A definirlo è stato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30.01.2012 il quale stabilisce le nuove caratteristiche tecniche della carta utilizzata dagli operatori commerciali per i loro registratori di cassa.
Nel Provvedimento sono stabilite le nuove caratteristiche fisico meccaniche e quelle della patina termosensibile della carta, ed è prescritto l’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare prima dell’utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l’identificazione.
Il Provvedimento delle Entrate protocollo n. 13386 del 31.01.2012
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 13386 del 31.01.2012 ha ad oggetto le nuove prescrizioni tecniche relative alla carta termosensibile e, inoltre, le norme di conservazione dei rotoli di carta, che vengono stabilite attraverso la modifica e l’aggiornamento dell’Allegato E al D.M. 23 marzo 1983, introdotto dal D.M. 30 marzo 1992, al fine di disciplinare il procedimento di messa in commercio della carta termica, tenuto conto dell’evoluzione tecnica del mercato della carta stessa.
In particolare, le caratteristiche attualmente in vigore sono ormai ampiamente superate dalla tecnologia produttiva delle carte attualmente sul mercato, che non possono essere omologate a causa delle prescrizioni del citato Allegato E, ormai obsolete.
Tale circostanza crea di fatto un impedimento per gli operatori del mercato delle carte termosensibili, e, inoltre, non offre sufficienti garanzie sulla conservazione nel tempo dei dati riportati sugli scontrini, sia per fini fiscali che di garanzia commerciale.
Con il Provvedimento del 31.01.2012, pertanto, vengono introdotte semplici norme procedurali da seguire per l’omologazione della carta termosensibile, anche alla luce del parere della Commissione dell’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali che, nelle sedute del 20 ottobre 2009 e del 9 novembre 2011, si è espressa sulla questione, ritenendo opportuno l’aggiornamento del citato Allegato E.
Gli obblighi a capo degli utenti di apparecchi misuratori fiscali
Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali, prima di utilizzare rotoli di carta termosensibile, hanno l’obbligo di verificare che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche di identificazione della carta seguenti:
CARATTERISTICHE DI INDENTIFICAZIONE DELLA CARTA
Le caratteristiche tecniche di identificazione della carta previste dal provvedimento delle Entrate del 31.01.2012
Per l’identificazione della carta termica, la Ditta trasformatrice (Rotolificio) dovrà stampare sul retro, ad una distanza massima di 5 cm l’una dall’altra e per tutta la lunghezza del rotolo, il proprio marchio d’impresa (sigla) con gli estremi (numero e data) dell’omologa rilasciata dall’Azienda speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria - Divisione Stazione Sperimentale per Carta, Cartoni e Paste per Carta o da altro Istituto o Ente riconosciuto idoneo anche di altro Stato aderente all’Area Economica Europea, il marchio d’impresa (sigla) della Ditta produttrice della carta, il codice identificativo della carta stessa.
La Ditta trasformatrice (Rotolificio), ottenuta in proprio la certificazione di conformità della carta utilizzata per la produzione dei rotoli di carta termica, dovrà stampare sul retro di essi, longitudinalmente per tutta la lunghezza del rotolo, gli estremi della certificazione di conformità e la sua data di validità che è di 5 anni. Il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni.
OSSERVA
Gli estremi della certificazione e la data di scadenza devono essere specificati secondo il seguente formato:
acronimo (max 5 caratteri) dell’Istituto certificatore; numero del certificato seguito dall’anno di emissione; data di scadenza (mm/aa) preceduta dalla sigla « Scadenza omologa»; Revisioni.
Riguardo agli obblighi di conservazione dei rotoli di carta termosensibile, l’Agenzia delle Entrate ha modificato la parte II dell’allegato E del D.M. 23 marzo 1983, stabilendo che gli utenti di apparecchi misuratori fiscali sono tenuti al rispetto delle seguenti norme di conservazione:
gli utenti di apparecchi misuratori fiscali che utilizzano carta termosensibile conservano i rotoli contenenti i dati fiscalmente rilevanti in contenitore opaco, di materiale che non danneggi la carta, in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC);
all’interno dei contenitori la temperatura non deve essere superiore a 35° C e l’umidità relativa deve essere inferiore all’80%. Gli utenti di apparecchi misuratori fiscali che utilizzano rotoli di carta termosensibile conservano copia della relativa documentazione di acquisto.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le disposizioni del provvedimento in commento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, pertanto a partire dal prossimo 30.03.2012.
Le certificazioni di conformità della carta termosensibile già rispondenti alle indicazioni di cui all’Allegato E al D.M. 23 marzo 1983 rilasciate fino alla data di entrata in vigore del provvedimento potranno essere utilizzate: fino ad esaurimento scorte; comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.
OSSERVA
Oltre i 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento delle Entrate le sopracitate certificazioni di conformità cesseranno di avere validità.
Le norme riportate sono tratte dall'Agenzia delle Entrate e Fonti Autorevoli, le informative vengono riportate nel modo più fedele possibile, al fine di offrire un servizio all'utente, non si risponde per eventuali inesattezze.
|