testo
menu


21/12/2011
Lo spesometro del fisco per stanare gli evasori
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che all’interno dello spesometro dovranno rientrare le sole operazioni rilevanti ai fini Iva


L’amministrazione finanziaria rilancia sulla lotta all’evasione e punta forte sullo spesometro, utile strumento per individuare incongruenze tra redditi dichiarati e spese non consone all’apparente tenore di vita. Lo spesometro esordirà con la dichiarazione del 31 ottobre 2011 e numerose circolari hanno chiarito diversi punti che comunque presentano più di una interpretazione. Ultima tra le circolari chiarificatrici è quella emessa in data 30 maggio 2011 dall’ amministrazione finanziaria classificata come 24/E.

Spesometro ed Iva – Peraltro già l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che all’interno dello spesometro dovranno rientrare le sole operazioni rilevanti ai fini Iva. Nessun obbligo di comunicazione quindi per le operazioni fuori campo Iva, e neanche per le operazioni intracomunitarie già comunicate con modello Intrastat. Ulteriore precisazione riguarda i soggetti esclusi, visto che è previsto l’esonero di comunicazione delle operazioni istituzionali degli enti non commerciali e per i contribuenti minimi.

La circolare 24/E tenta di delineare quali siano i limiti di applicabilità della norma e come linea generale stabilisce che la comunicazione vada fatta solo per le operazioni rilevanti ai fini Iva, escludendo di fatto le operazioni commerciali che siano fuori campo, e quindi non assoggettabili al tributo. Se una operazione presenta caratteristiche di imponibilità e di fuori campo Iva, occorre verificare che la parte rilevante superi quota 3.000 o 3.600 euro ai fini dell’obbligo di comunicazione. Anche nel caso di triangolazioni con esportazione o triangolazioni comunitarie vi è obbligo di comunicazione solo per le operazioni commerciali che avvengono tra operatori nazionali. Ad esempio nel caso di triangolazione ( per cui avvengono scambi commerciali tra tre operatori commerciali) l’obbligo di comunicazione riguarda solo le operazioni commerciali effettuate tra gli operatori nazionali. L’operazione effettuata con un ‘ operatore comunitario verrà esclusa dall’obbligo di comunicazione (anche se comunque se ne avrà traccia visto che sarà inserita nel modello Intrastat).

L’obbligo comunicativo riguarda anche le operazioni effettuate in regime di reverse charge oltre che le operazioni fatte con esportatori abituali e quelle soggette al regime del margine.

Per quanto riguarda invece i soggetti obbligati a comunicare le spese rilevanti la circolare include tutte le operazioni attive e passive di natura commerciale effettuate da enti non commerciali, oltre che le banche e gli enti finanziari, che inizialmente erano stati esonerati.

Spesometro lavoratori autonomi – Totalmente esclusi da adempimenti i lavoratori autonomi e gli imprenditori che operano con il regime dei minimi. La circolare infine, in relazione al Dl 70/2011, precisa che nelle transazioni commerciali tra consumatori finali non vi è obbligo di comunicazione per i pagamenti effettuati con carte di credito o di debito, ma solo condizione che le stesse siano emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione in Italia.




Torna all'indice NORMATIVE



Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2008

Engineering Company Italian Software

C.S.R. Engineering Company - Italian Software - Registratori di Cassa
Copyright 2002/2011 C.S.R. • Direzione Commerciale 00122 Roma Italy - Via Capo Scalea, 17/19 P.I. 06970181001
Tel.: 06 5663287 ( 5 linee r.a. ) Fax.: 06 5664392 ( attivo 24 h su 24 ) e-mail: sales@bmaroma.com