Il 2 gennaio 2012 è la scadenza per l’obbligo di invio dell’elenco delle spese nell’ambito dei controlli dello spesometro – Come noto, l’articolo 21 de DL n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro, ovvero a 3.600 euro, al lordo dell’imposta.
Si ricorda che, in generale, la comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni/acquisti di beni nonché alle prestazioni di servizi rese e ricevute:
a) rilevanti ai fini IVA ossia:
•imponibili; •non imponibili (cessioni all’esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali) ex artt. 8 (escluso il comma 1, lett. a e b), 8-bis, 9, 38-quater, 71 e 72, DPR n. 633/72; •esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; •poste in essere anche nei confronti di soggetti “privati”, con esclusione delle importazioni, esportazioni, delle operazioni effettuate con soggetti aventi sede, domicilio / residenza in Paesi “black list” nonché delle operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, utenze elettriche, telefoniche, ecc.); b) documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale;
c) i cui corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a 3.000 euro (al netto dell’IVA) ovvero a 3.600 euro (al lordo dell’IVA applicata) per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
A tal fine va considerato che:
1.se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite va calcolato considerando l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti; 2.per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che prevedono la corresponsione di corrispettivi periodici, la comunicazione va effettuata se i corrispettivi complessivamente dovuti nell’anno sono di importo pari o superiore al predetto limite. SPESOMETRO AGENZIA DELLE ENTRATE: CHIARIMENTI 1) le operazioni rilevanti sono quelle registrate, infatti, la comunicazione prevede l’indicazione, nel campo “data dell’operazione”, della data di registrazione dell’operazione e, solo in assenza dell’obbligo di registrazione, della data di effettuazione dell’operazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972”;
2) “Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione, ecc.), anche se conclusi verbalmente, la soglia dei 3.000 euro va verificata complessivamente, tenendo conto della pluralità delle forniture effettuate nell’anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al medesimo cliente. Per le altre tipologie di contratto (compravendita, ecc), il superamento della soglia dei 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione”;
3) sono esenti dall’obbligo in esame “le operazioni riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico cui sono assoggettati i predetti beni, in considerazione del fatto che esse non costituiscono oggetto di monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973”;
SPESOMETRO: ELENCO CLIENTI E FORNITORI VA TRASMESSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Entro il prossimo 2 gennaio 2012, (poiché il 31/12 cade di sabato), con apposita comunicazione telematica, tutti i titolari di partita IVA (con l’esclusione dei soggetti minimi e degli enti pubblici) dovranno, quindi, trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco clienti e fornitori relativo al periodo d’imposta 2010.
In particolare, con specifico riferimento al 2010, l’adempimento è limitato alle operazioni:
1.soggette all’obbligo di fatturazione (non devono essere pertanto comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale); 2.i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 25.000.
Infine è bene rammentare che le sanzioni per la mancata o errata compilazione dell’Elenco Clienti e Fornitori vanno da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065.
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