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29/12/2016
Elenco delle Categorie e Operazioni esonerate
Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione (ex art.2 del Dpr 696/96).


Elenco delle Categorie e Operazioni esonerate -

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione (ex art.2 del Dpr 696/96).


a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, c. 1, D.P.R. n. 633/1972, e successive modificazioni;
d) le cessioni di beni risultanti dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (art. 21, c. 4, D.P.R. n. 633/1972), se integrato dell’ammontare dei corrispettivi;
e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30.12.1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al d.lgs. n. 504/1998 e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
j) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che svolgono attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
k) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
l) le cessioni e le prestazioni esenti di cui ai Nn. da 1) a 5) e ai Nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, anche se effettuate occasionalmente e non nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (si tratta, in sintesi, di operazioni di credito e di assicurazione, operazioni su valute estere e operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli, riscossione dei tributi, giochi di abilità etc., mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni che precedono, locazioni immobiliari, servizi postali, prestazioni di biblioteche, gallerie, pinacoteche, etc.).
m) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito (art. 12, c. 1, L. n. 413/1991) effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
n) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
o) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
p) le prestazioni effettuate in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
q) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
r) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
s) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
t) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
u) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
v) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
w) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
x) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
y) le cessioni di cartoline e souvenir da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
z) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
AA) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
BB) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
CC) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. n. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco di cui all’art. 9-bis, L. n. 66/1992;
DD) le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
EE) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
FF) le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igienicosanitari pubblici;
GG) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
HH) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
II) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche (agricoltori produttori diretti, mezzadri, fittavoli, coloni, etc.: art. 2. L. n. 59/1963), se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’art. 34, c. 4, D.P.R. n. 633/1972;
JJ) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, L. n. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
KK) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
LL) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste;
mm) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, L. n. 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, D.P.R. n. 394/1994 qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822, 84.

Non sono, altresì, soggette all’obbligo di documentazione, le categorie di contribuenti e le operazioni che, a norma dell’art. 22, c. 2, D.P.R. n. 633/1972, sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:
a) associazione Italiana della Croce Rossa (D.M. 4.3.1976);
b) settore delle telecomunicazioni (D.M. 13.4.1978);
c) enti concessionari di autostrade (D.M. 20.7.1979);
d) esattori comunali e consorziali (D.M. 212.1980);
e) somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (D.M. 16.12.1980);
f) somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento (D.M. 16.12.1980);
g) società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (D.M. 22.12.1980);
h) utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine
i) enti e società di credito e finanziamento (D.M. 26.7.1985).

Casistica
- Per la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali, per le quali non vi è obbligo di certificazione, è necessario che il servizio di somministrazione di pasti e bevande sia prestato esclusivamente a favore del personale dipendente dell'azienda, a nulla rilevando le seguenti circostanze: - che il servizio sia svolto all'interno dell'azienda o fuori; - che la mensa sia gestita dall'azienda stessa o da società appaltatrici (ris. 20.6.2002, n. 202/E; circ. 19.1.1980, n. 3; circ. 14.2.1980, n.9; circ. 13.6.980, n. 25);
- l’esenzione dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi corrisposti dal vettore per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in norme e per conto del cliente persegue lo scopo di esonerare tutte le prestazioni aventi ad oggetto non l'organizzazione di viaggi o la loro intermediazione, ma la mera esecuzione di servizi connessi alla prenotazione del servizio turistico e prestati nell'interesse del cliente dell'agenzia, in considerazione della loro estrema marginalità economica (circ. 4.4.1997, n. 97/E; circ. 24.12.1997, n. 328/E). Ciò vale anche per le prestazioni di cambio e rimborso dei biglietti aerei dei percorsi nazionali e internazionali (ris. 26.6.1998, n. 66; ris. 17.4.2001, n. 48). Viceversa, i compensi che le agenzie di viaggio percepiscono direttamente dai clienti per l'attività di intermediazione, riferita al servizio di prenotazione ed emissione di biglietteria aerea, svolta in nome e per conto del cliente stesso, non è riferibile a prestazioni di marginale importanza (poiché non è destinata a coprire le spese direttamente connesse alla mera esecuzione del servizio) e, quindi, non può trovare applicazione la disposizione di esonero. Tali compensi possono essere certificati con dei tagliandi annessi al biglietto di trasporto (ris. 29.9.2004, n. 125/E);
- le riserve naturali statali sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, sempreché le stesse siano qualificate enti e siano obbligate alla tenuta della contabilità pubblica a norma di legge o di statuto (ris. 8.9.1998, n. 141; 26.6.2000, n. 94; 4.10.2001, n. 149 del 4 ottobre 2001; 21.7.2003, n. 155/E);
- gli ambulanti che utilizzano un automezzo come sostegno delle tende da mercato non possono beneficiare dell'esonero dall'obbligo di rilasciare scontrino o ricevuta fiscale (circ. DRE Lombardia 13.2.2002, n. 1).




Le norme riportate sono tratte dall'Agenzia delle Entrate e Fonti Autorevoli, le informative vengono riportate nel modo più fedele possibile, al fine di offrire un servizio all'utente, non si risponde per eventuali inesattezze.



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