LA RICEVUTA FISCALE E LO SCONTRINO -
Obbligo generalizzato Soggetti interessati Locale aperto al pubblico Aziende con attività mista Soggetti esonerati Fattura immediata Documento di trasporto Obbligo di richiesta della fattura per gli imprenditori Documentazione ai fini delle imposte dirette Scontrino Fiscale Scontrino e Ricevuta fiscale Contenuto Emissione Correzione di errori Mancato funzionamento Annotazione dei corrispettivi Reso di prodotti Scontrino fiscale manuale e prestampato Ricevuta Fiscale Evoluzione della disciplina Modello e Contenuto Stampati fiscali Emissione Emissione della fattura Committente diverso dall’utilizzatore
PREMESSE
Obbligo generalizzato
L’art. 12 Co. 1 L. 413/91 ha previsto, dal 1.1.1983, l’obbligo generalizzato di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino per tutti i soggetti non obbligati all’emissione della fattura se non richiesta preventivamente dal cliente.
Soggetti interessati: I soggetti non obbligati all’emissione della fattura, se non richiesta preventivamente dal cliente, sono quelli indicati nell’art. 22 del DPR 633/72: _ Commercianti con autorizzazione di vendita al dettaglio _ Artigiani che vendono beni di propria produzione presso i laboratori _ Soggetti che forniscono prestazioni alberghiere _ Soggetti che forniscono prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande _ Imprese che prestano servizi in locali aperti al pubblico _ Imprese che prestano servizi nell’abitazione dei clienti o in forma ambulante _ Imprese che effettuano trasporti di persone, veicoli e bagagli al seguito _ Istituti di credito per servizi di custodia di titoli e altri servizi _ soggetti che effettuano talune operazioni esenti (assicurazioni, finanziamenti, affitti e locazioni
La previsione del comma 2 dell’art. 22, tendente ad estendere l’esonero dall’emissione della fattura a norma dell’art. 21, ha avuto come conseguenza l’approvazione di una serie di decreti ministeriali che hanno interessato svariate tipologie di attività. (per un’elencazione dettagliata si veda Reggi – IVA 2003 pag. 394 – ed. Il Sole 24 ore)
Locale aperto al pubblico: Si considera tale il locale in cui il pubblico può liberamente accedere nelle ore stabilite dalle autorità competenti (RM 119/E – 1996). Per le società di servizi che preparano i modelli 730 è stato individuato l’obbligo di emissione della ricevuta fiscale (RM 119/E – 1996).
Aziende con attività mista: Nel caso di esercizio congiunto di attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, la normativa relativa allo scontrino andrà applicata alle sole vendite al dettaglio.
Soggetti esonerati: L’art. 12 Co. 2 L. 413/91, l’art. 2 del DM 21.12.1992 e l’art. 2 Co. 1 del DPR 696/1996 ha previsto specifici casi di esclusione. (si veda l’elenco in Frizzera – Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette 1-A pag. 73) Analogo esonero è previsto per le ONLUS dall’art. 15 del DLgs 460/1997.
Fattura immediata: L’art. 3 comma 2 del DPR 696/1996 ha stabilito che dal 21.02.1997 non è più obbligatoria l’emissione di scontrino o di ricevuta fiscale se viene emessa fattura immediata.
Documento di trasporto: L’art. 2 Co. 1 lett. D) del DPR 696/1996 ha stabilito che dal 21.02.1997 non è più obbligatoria l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale in presenza di DDT o documenti di consegna che permettano la fatturazione differita integrati dal corrispettivo dell’operazione.
Obbligo di richiesta della fattura per gli imprenditori: L’obbligo riguarda esclusivamente i beni oggetto della propria attività.
Documentazione ai fini delle imposte dirette: Lo scontrino è utile ai fine della deduzione del costo se integrato con il codice fiscale del cliente e se contiene una descrizione, seppur abbreviata, della natura, qualità e quantità della prestazione. Tali indicazioni non possono essere apposte manualmente o tramite timbri. Analogamente la ricevuta fiscale è documento idoneo alla deduzione del costo se contiene almeno l’indicazione, apposta dall’emittente, del codice fiscale del cliente.
Trasferte dei dipendenti: Agli effetti della documentazione dei rimborsi a piè di lista sono validi sia gli scontrini fiscali integrati, come visto al periodo precedente, che le ricevute fiscali integrate. Il codice fiscale potrà essere quello del dipendente o dell’azienda. E’ possibile comunque adottare procedure che prevedono la compilazione di una nota spese sottoscritta dal dipendente che metta in correlazione la trasferta con il sostenimento della spesa documentata da scontrino e ricevuta ordinari.
SCONTRINO FISCALE legge 26.01.1983 n. 18
Scontrino fiscale e ricevuta fiscale: L’art. 1 del DPR 696/1996 ha previsto, dal 21.02.1997, la libertà di scelta, senza preventiva opzione, tra l’emissione dello scontrino e l’emissione della ricevuta, con l’osservanza delle relative discipline. Contenuto _ ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome dell’esercente _ ubicazione del punto vendita _ numero di partita iva _ dati contabili (corrispettivi, eventuali subtotali, rimborsi, totale dovuto) _ data, ora di emissione, numero progressivo _ logotipo fiscale e numero di matricola del registratore
Emissione: cessione di beni: entro il primo dei seguenti eventi _ consegna o spedizione dei beni _ pagamento totale o parziale prestazioni di servizi: entro il primo dei seguenti eventi _ ultimazione della prestazione _ pagamento totale o parziale
Correzione di errori: Se lo scontrino non è ancora stato rilasciato, è sufficiente fare l’annotazione dell’errore sullo scontrino e tenerlo allegato allo scontrino di chiusura giornaliero. Se lo scontrino è stato rilascio, non è possibile annullarlo.
Mancato funzionamento: E previsto l’utilizzo di apposito registro (si ricorda che per tali registri non è più prevista la vidimazione) in cui andranno annotati i singoli corrispettivi.
Reso di prodotti: La nota di variazione per i soggetti che emettono fattura non è possibile con lo scontrino. La prassi è quella di farsi consegnare dal cliente lo scontrino originariamente emesso e di consegnare al cliente un buono sconto (CM 26/54572 – 1990). In alternativa, la scelta di sostituire il prodotto non soddisfacente con altri prodotti dovrà avere la seguente procedura (RM 154/E – 2001): _ emissione di un “buono merce” che all’atto del ritiro dei nuovi prodotti andrà detratto dal totale dello scontrino _ conservazione dello scontrino originariamente emesso _ verifica, in caso di più aliquote, che l’operazione non incida sulla determinazione del tributo
Scontrino fiscale manuale e prestampato: E’ previsto per i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. I prodotti commercializzati non devono appartenere a più di tre tabelle merceologiche (ora peraltro abrogate) e il numero di operazioni effettuate nell’anno solare precedente non sia superiore a 4.000. Naturalmente vale anche per quest’ultimo la libertà di opzione per la ricevuta fiscale.
RICEVUTA FISCALE
Evoluzione della disciplina: L’obbligo di emissione della ricevuta fiscale è stato introdotto per determinate categorie di contribuenti con svariati decreti ministeriali fino al 31.12.1992. (si veda per il dettaglio Frizzera – Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette 1-A 2003 pag. 82)
Dal 1.1.1983 l’obbligo è stato esteso - salvo gli esoneri specifici di cui si è già detto – a tutta la platea dei contribuenti esonerati dall’emissione della fattura se non richiesta dal cliente.
Tale estensione è stata effettuata assoggettando: - allo scontrino fiscale: i soggetti e le operazioni indicate alla Legge 18/1983 e ai successivi DM di attuazione; - alla ricevuta fiscale: i soggetti e le operazioni indicate nei DM sopraccitati - le altre operazioni non contemplate alla ricevuta fiscale se prestazioni di servizi e allo scontrino fiscale se cessioni di beni Con DM 30.03.1992 è stato previsto il modello di ricevuta fiscale-fattura unificato Dal 21.02.1997 è stato introdotta la libera alternativa tra scontrino e ricevuta fiscale. Tenendo presente l’evoluzione storica esposta si deve concludere che tendenzialmente, fatta salva la libertà di scegliere quale documento emettere, i soggetti esonerati dall’emissione della fattura di cui all’art. 21 del dpr 633/7, se non richiesta dal cliente, sono obbligati – salvo gli esoneri specifici di cui si è già detto – all’osservanza o della disciplina della ricevuta fiscale o della disciplina relativa allo scontrino fiscale. In caso di emissione di un documento diverso da quello “naturale” si porranno alcuni problemi di adattamento di contenuti e di momento di emissione.
Modello e Contenuto: La ricevuta fiscale va emessa in duplice esemplare utilizzando modelli sostanzialmente conformi a quello approvato con DM 30.03.1992. La ricevuta fiscale deve contenere la numerazione progressiva attribuita – per anno solare - dalla tipografia (nel documento devono essere anche indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla stampa da parte della tipografia), la data ed i seguenti elementi: _ ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome per le persone fisiche, domicilio fiscale, partita iva, ubicazione dell’esercizio dove è svolta l’attività e di quello dove vengono conservati i documenti previsti dal decreto _ natura, qualità e quantità dei beni o servizi prestati _ corrispettivi dovuti comprensivi di iva
Stampati fiscali: Gli stampati possono essere acquistati da tipografie o rivenditori autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La richiesta deve essere fatta per iscritto e corredata da documenti identificativi del soggetto utilizzatore. Non è più obbligatorio per l’utilizzatore la tenuta di una registro di carico degli stampati (art. 6 co. 2 lett. A) DPR 404/2001. E’ obbligatoria per i rivenditori e le tipografie la trasmissione telematica annuale delle forniture effettuate nonché, fino al momento della comunicazione annuale, l’annotazione in apposito registro dei dati delle forniture effettuate. (art. 3 Co. 1 DPR 404/2001 come modificato dall’art. 4 DPR 126/2003).
Emissione: La ricevuta fiscale va emessa di regola all’ultimazione della prestazione. Se il momento dell’ultimazione e quello del saldo non coincidono, andranno emesse le seguenti ricevute nei seguenti casi: _ ricevuta con “corrispettivo non riscosso”: nel caso di prestazione ultimata e non pagata _ ricevuta con “corrispettivo non determinato”: nel caso di prestazione ultimata ma non determinata nel quantum _ ricevuta per l’acconto: in caso di prestazione non ultimata e riscossione di parte del corrispettivo _ ricevuta completa con acconto: in caso di prestazione ultimata e riscossione di parte del corrispettivo Al momento del saldo andrà emessa una nuova ricevuta con riferimento alla o alle precedenti. In caso di noleggio di beni mobili la ricevuta va emessa all’atto della consegna del bene.
Emissione della fattura: L’emissione della fattura anticipatamente all’ultimazione della prestazione esonera il contribuente dall’emissione di una ricevuta fiscale all’ultimazione della prestazione (CM 15 -1993). L’emissione della fattura di cui all’art. 21 Co. 1 dpr 633/72 esonera dalla emissione della ricevuta fiscale (art. 3 Co. 3 dpr 696/1996). Secondo la CM 97/E del 4.4.97 consegue che è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione.” Le deroghe ammesse sono quelle in cui: _ l’operazione sia nell’ambito di prestazioni continuative _ le operazioni siano rese nei confronti di dipendenti di aziende che ne usufruiscono continuativamente (esempio nel caso di accordo per la fornitura di servizi di ristorazione ai dipendenti di una azienda con emissione della fattura riepilogativa mensile all’atto del pagamento, non sarà necessario emettere le ricevute fiscali con corrispettivo non riscosso per ogni singola operazione)
Committente diverso dall’utilizzatore: In questi casi si indicherà, al posto del corrispettivo, il nominativo del committente e gli estremi della convenzione.
Ricevuta e scontrino fiscale
Soggetti esonerati e obbligati
Alcune categorie di soggetti passivi IVA sono esonerati, per legge, dall’obbligo di emissione della fattura, a meno che questa non sia richiesta espressamente dal cliente (ovvero di tratti di operazioni non relative all’attività di commercio esercitata, quali le cessioni di beni strumentali ovvero le autofatture per acquisti da parte di soggetti non residenti), ma sono in ogni caso tenuti a certificare il corrispettivo dei beni o servizi ceduti mediante l’emissione della ricevuta o scontrino fiscale (salvi specifici casi di esonero anche da tali adempimenti - art. 3, c. 147, lett. e, L. n. 549/1995 e D.P.R. n. 696/1996).
Per i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi, l’emissione dello scontrino fiscale è equiparata all’emissione della ricevuta fiscale (D.P.R. n. 696/1996).
Se contemporaneamente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione viene emessa la fattura immediata su richiesta del cliente, non occorre emettere lo scontrino o la ricevuta; se, invece, la fattura è emessa in un momento successivo, è obbligatorio emettere (anche) lo scontrino o la ricevuta al momento della consegna del bene o dell’ultimazione del servizio (circ. 4.4.1997, n. 97/E).
Soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura e obbligati al rilascio della ricevuta o scontrino fiscale: L’emissione della fattura non è obbligatoria per i soggetti di seguito indicati, a meno che tale documento non sia richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione e cioè non oltre il momento della consegna o spedizione dei beni o del pagamento del corrispettivo (art. 22, D.P.R. n. 633/1972; circ. 9.8.1975, n. 27/501706): 1) commercianti al minuto e artigiani - Sono coloro che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico o in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante (ris. 23.12.1994, n. 43/E; ris. 12.7.1996, n. 119/E); 2) soggetti assimilati ai commercianti al minuto - Sono assimilati ai commercianti al minuto coloro che effettuano le seguenti operazioni: -prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; -prestazioni di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al seguito; -prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti; l’esonero opera solo se i servizi sono resi nell’abitazione del cliente non soggetto passivo d’imposta; -prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese da aziende di credito, da società finanziarie e da società fiduciarie; -le operazioni esenti indicate ai Nn. da 1) a 5) e ai Nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni di credito e di assicurazione; operazioni su valute estere; operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli; riscossione dei tributi; giochi di abilità e simili, mandato, mediazione e intermediazione relative alle precedenti operazioni; locazioni immobiliari; servizi postali; prestazioni di biblioteche, gallerie, pinacoteche, e simili).
- Si considera locale aperto al pubblico quello in cui il pubblico possa liberamente accedere nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e dalla qualità del soggetto cedente, e nel quale abitualmente vengano eseguite le operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale, nel diretto ed immediato rapporto tra venditore dettagliante ed acquirente consumatore (circ. 10.6.1983, n. 60 - ris. 12.7.1996, n. 119/E); - per i servizi di compilazione delle dichiarazioni dei redditi prestati nei confronti di lavoratori dipendenti e pensionati da società di servizi convenzionate con i CAAF e svolte in locali aperti al pubblico vi è l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale (ris. 12.7.1996, n. 119/E).
Le norme riportate sono tratte dall'Agenzia delle Entrate e Fonti Autorevoli, le informative vengono riportate nel modo più fedele possibile, al fine di offrire un servizio all'utente, non si risponde per eventuali inesattezze.
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