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01/01/2009
PROMEMORIA NORMATIVA MISURATORI FISCALI
PROMEMORIA NORMATIVA MISURATORI FISCALI


PROMEMORIA NORMATIVA MISURATORI FISCALI

Nota: Per rendere più comprensibile la normativa dei misuratori fiscali, di seguito elenchiamo alcuni punti salienti relativi alle principali leggi e norme in vigore.

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SCONTRINO FISCALE

Lo scontrino è un documento fiscale che accompagna l'acquisto di beni o una prestazione di servizio. Deve essere emesso nel momento del pagamento del corrispettivo. Nel caso di ritiro della merce successivo al pagamento è consigliabile annotare, anche manualmente, sul retro dello scontrino, la data del ritiro, unitamente al timbro dell’esercizio. Lo scontrino fiscale deve riportare l'intestazione, ossia denominazione o ragione sociale, ubicazione, partita I.V.A. Data , ora e numero progressivo di emissione, logotipo fiscale, numero di matricola
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ANNULLAMENTO DI UNO SCONTRINO DI IMPORTO NON CORRETTO

Lo scontrino erroneamente emesso e non ancora consegnato al cliente deve essere annullato (di prassi con una barra in diagonale con la scritta annullato), e deve essere allegato allo scontrino di chiusura giornaliera; sul registro dei corrispettivi si riporterà la differenza tra il totale del giorno e l’importo dello scontrino errato. Al cliente verrà consegnato un nuovo scontrino.
Diversamente, se lo scontrino errato è già stato consegnato al cliente, non può essere annullato. In questo caso si può annotare l'errore sul registro dei corrispettivi o sul registro di prima nota, sempre che esistano dei comprovati motivi.
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PUNTO CASSA

A) LIBRETTO FISCALE del registratore di cassa dove vengono riportati i dati dell’utente finale. Verrano di volta in volta annotate sia le variazione di ragione sociale, i passaggi di proprietà, le verifiche periodiche e tutti gli interventi di manutenzione effettuate e trascritte dal tecnico autorizzato. In caso di mancato funzionamento del registratore di cassa l' utente deve chiedere tempestivamente l'intervento di un laboratorio autorizzato e annotare data e ora della richiesta su tale libretto. In caso di furto o smarrimento dovrà essere inoltrata denuncia alla autorità competenti ed al contempo richiedere un duplicato alla casa fornitrice.
B) REGISTRO DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI nel quale annotare l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi, delle operazioni non imponibili e quello delle operazioni esenti iva. Non vi è più l’obbligo di registrare gli incassi entro il giorno successivo e possono essere trascritti entro la fine del mese.
C) REGISTRO PER MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO del misuratore fiscale, su cui annotare l'importo totale pagato da ogni singolo cliente. L'art. 11, Decreto Ministeriale del 23 marzo 1983 precisa che l'utente deve -in casi di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali- richiedere tempestivamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione e annotare data e ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio; Fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, l'utente deve poi annotare distintamente, su apposito registro, con riepilogo giornaliero, i corrispettivi relativi a ciascuna operazione (non gli importi delle singole merci. ma il loro totale complessivo). E' comunque possibile non tenere il citato registro, sempre che il contribuente sia in grado in alternativa di emettere ricevuta fiscale (Circ. Min. 4 aprile 1997 n. 97/E).
D) COPIA DEI DOCUMENTI relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale (prima installazione)
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VERIFICAZIONE PERIODICA REGISTRATORI DI CASSA

Con il provvedimento 28/07/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 221 del 23/09/2003 l'Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per il controllo periodico sui registratori di cassa.
L'onere di richiedere annualmente la verifica periodica è a carico dell'utente il quale dovrà rivolgersi ad un centro assistenza pena la non utilizzabilità del registratore fiscale. In sede di verifica con esito positivo verrà apposta sulla macchina una targhetta di colore verde su cui viene indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito i test di controllo, tale targhetta non può essere rimossa o modificata.
L'utente non può utilizzare o detenere, nei locali predisposti alla vendita, apparecchi non sottoposti a verifica annuale, privi per qualsiasi ragione, di targhetta di verifica periodica o sigillo fiscale.
L'utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e deve conservare ogni documento a esso relativo, risponde inoltre dell'integrità del sigillo fiscale e dell'etichetta di verificazione periodica.
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OGNI QUANTO DEVE ESSERE ESEGUITA LA VERIFICA PERIODICA DEL MISURATORE FISCALE?

La scadenza delle verificazione periodica sui misuratori fiscali è annuale e scade nel mese indicato sulla targhetta verde applicata alla macchina. Provvedimento del 28 luglio 2003 (allegato1) pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.221 del 23 settembre 2003.
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VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI

In caso di ventilazione dei corrispettivi, non vi è alcuna necessita di programmare le aliquote iva sui reparti del misuratore fiscale in quanto questa forma particolare di registrazione degli incassi, è basata sul calcolo forfettario dell’ IVA da versare all’erario. Tale procedura è usufruibile soltanto da alcuni soggenti che trattano la vendita al minuto di prodotti alimentari, vestiari, articoli farmaceutico, calzature, articoli tessili e prodotti per l’ igiene della persona. La registrazione avviene nel seguente modo:
• Scontrino Fiscale: il corrispettivo giornaliero viene registrato in un’unica colonna nel registro dei corrispettivi senza distinzione di aliquota;
• Fattura: deve essere registrata separatamente dai corrispettivi precedenti in un'altra colonna e distintamente per aliquota iva.

ESEMPIO PRATICO DI RESOCONTO INCASSO GIORNALIERO:
• € 650,00 per la vendita di articoli con iva del 10 e 20% con scontrino fiscale
• € 800,00 + 20% iva per la vendita di articoli con emissione di fattura
Il commerciante riporterà nella prima colonna del registro dei corrispettivi €650,00 comprensivi di Iva. Nella colonna Fatture riporterà €800 di imponibile e €160 nella colonna dell' IVA al 20%
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LA CHIUSURA GIORNALIERA DEL MISURATORE FISCALE VA EFFETTUATA ENTRO LE ORE 24?

La chiusura giornaliera del misuratore fiscale va effettuata entro la mezzanotte del giorno di lavoro anche se l’attività prosegue oltre tale orario.
Riportiamo a tal punto la normativa di riferimento: Circolare n° 60/342847 del 10/06/83 con la quale il Ministero delle Finanze, ha affermato che << lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere ....... l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno .......>> con l'ulteriore precisazione che << per gli esercizi commerciali (esempio autogrill) la cui attività lavorativa copre l'intero arco della giornata con più turni lavorativi (esempi 6-14; 14-22; 22-6) lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso al termine del turno che si conclude prima della mezzanotte. L’ art. 24, comma 1, D.P.R. 633/72 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) stabilisce che i commercianti al minuto devono annotare nel registro dei corrispettivi gli ammontari relativi << alle operazioni effettuate in ciascun giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo* successivo>> (non festivo=non lavorativo)
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LA CHIUSURA GIORNALIERA DEL MISURATORE FISCALE E' OBBLIGATORIA FARLA SEMPRE?

L’utente è comunque obbligato alla emissione dello scontrino di chiusura giornaliera anche se l’ammontare dei corrispettivi del giorno presenti un importo pari a zero. Può invece legittimamente sospendere l’attività commerciale e quindi l’obbligo di chiusura giornaliera, in presenza di ferie, festività, evenienze particolari quali malattia, lutti, matrimoni, infortuni, cause di forza maggiore, ecc.)
Si può omettere l'emissione della chiusura giornaliera per gli apparecchi utilizzati per attività stagionali come riferisce l ’articolo 5 del Decreto Ministeriale 4 aprile 1990:
Art. 5 - Apparecchi non utilizzati in via continuativa
Lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all'art. 12, comma secondo, del decreto 23 marzo 1983, può non essere emesso per le giornate in cui l'apparecchio misuratore fiscale installato non sia stato utilizzato
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PER QUANTO TEMPO DEVO CONSERVARE LE CHIUSURE ED I GIORNALI DI FONDO DEL M.F.?

La chiusura fiscale giornaliera, effettuata con il registratore di cassa, deve essere conservata dall’utente per almeno 5 anni. Il giornale di fondo cartaceo oppure elettronico (DGFE), deve essere conservato per almeno un biennio dall’ultima data memorizzata
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STAMPA DEL GIORNALE ELETTRONICO DEL M.F. SU RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Nel caso di misuratori fiscali con giornale di fondo elettronico, l’utente deve essere in grado di stampare i dati contenuti su richiesta degli organi di controllo (Finanza e Agenzia delle Entrate). Se non conosce il modo di provvedere alla stampa dei dati, i verificatori sono legittimati al “sequestro” del supporto per elaborarlo “fuori dal locale” del contribuente. (Normativa di riferimento: art. 52 del DPR n. 633/1972;art. 33 del DPR n. 600/1973)
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M.F. CON GIORNALE ELETTRONICO. IN CASO DI VENDITA DELL'APPARECCHIO COME COMPORTARSI?

Il supporto elettronico DGFE costituisce a tutti gli effetti un metodo alternativo al supporto cartaceo, e pertanto si ritiene che il giornale di fondo elettronico debba essere conservato dall’utente in luogo di quest’ultimo. Non può essere “cancellato” e l’eventuale fornitura a terzi costituirebbe una violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali. Pertanto in occasione della cessione del misuratore fiscale non è possibile stampare i dati memorizzati nel DGFE e lasciarlo al nuovo proprietario ma è d’ obbligo sostituire il DGFE inizializzando un nuovo supporto. Lo stesso dicasi anche per il noleggio di un misuratore fiscale dotato di DGFE. (Normativa di riferimento art. 16 bis del DM 30.3.92, inserito con Provv. AE 30.5.02)
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COS'E' IL BUONO PASTO?

Il buono pasto è un titolo cartaceo che da il diritto ad un pasto giornaliero in tutti gli esercizi convenzionati.
L'articolo 75, comma 3 della Legge 30/12/1991, n° 413, chiarisce che le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali, effettuate dalle aziende di ristorazione nei confronti dei datori di lavoro con l'utilizzazione di appositi buoni pasto sono soggette ad I.V.A. con aliquota del 4%.
Il ristoratore al termine della prestazione e sempre tenuto all'emissione di ricevuta o scontrino fiscale. Quale corrispettivo riceve il buono pasto ed eventualmente il prezzo della consumazione in eccedenza rispetto al valore del buono. Con cadenza periodica, normalmente mensile, viene emessa fattura a carico della società che ha emesso i buoni pasto con aliquota I.V.A. del 10% che attualmente e quella propria del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tale documento, cosi come chiarito dalla risoluzione ministeriale n° 383842 del 29/12/1980, potrà non riportare gli estremi delle ricevute fiscali cui la fattura si riferisce, purché nelle ricevute fiscali rilasciate al fruitore del servizio siano riportati oltre che l'intero corrispettivo della prestazione, l'importo rappresentato dal buono pasto sia che questo corrisponda in tutto o in parte al valore della consumazione.
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COSA FARE NEL CASO DI REGISTRAZIONE ERRATA DELLA FATTURA?

Se viene registrata una fattura di acquisto errata (ad esempio con l’ intestazione sbagliata) bisogna fare una registrazione in data corrente sugli acquisti in negativo per "storno errata registrazione" con i riferimenti della fattura non di competenza,( come fosse una Nota di Credito da fornitore) Inoltre se abbiamo già detratto erroneamente l'IVA, e siamo ancora nei termini, si deve fare il ravvedimento , con riferimento al mese/trimestre in cui è stata liquidata erroneamente l'Iva.
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COME FUNZIONA L' AMMORTAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA?

L'ammortamento del costo dei misuratori fiscali, al netto del credito e' effettuato in ragione del 20% a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio e'stato acquistato. Se il costo non supera 516,46 euro, ne e' ammessa la deduzione integrale nel periodo d’imposta in cui i misuratori sono stati acquistati.
(Legge n.537 24/12/93 art. 14)
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QUALI SONO LE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICATE AI M.F?

Omessa dichiarazione installazione/defiscalizzazione del M.F. : da 258 € a 1.032 €
Omessa installazione del M.F.: da 1032€ a 4132€ *
Mancata emissione scontrino fiscale: 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 € **
Mancata tempestiva richiesta di intervento in caso di guasto del M.F : da 258 € a 1.032 €
Mancata o irregolare tenuta dei registri e dei documenti obbligatori (libretto fiscale M.F.):da 258 € a 1.032 €
Irregolarità dell’ orario sullo scontrino fiscale: 258 €
Mancata Verifica Periodica del M.F.: da 258 € a 2.065 €
*nonché con la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati, per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due a sei mesi in caso di recidiva.
**Se, entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente versa un quarto della sanzione contestata (129 €), la controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie.Quale sanzione accessorio al mancato rilascio di quattro scontrini nell’arco di cinque anni (dal 1 gennaio 2008), la chiusura dell’esercizio da tre giorni a 1 mese. (art.1, c. 269 finanziaria 2008)
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CONSERVAZIONE E ROTTAMAZIONE REGISTRATORE DI CASSA DEFISCALIZZATO

II registratore di cassa deve essere conservato dal proprietario per un periodo non inferiore ai dieci anni dalla data di defiscalizzazione (al pari delle altre scritture contabili dell’impresa).
Procedura di rottamazione:
l’utente dovrà consegnare alla ditta affidataria della rottamazione, il misuratore fiscale completo di libretto matricolare, dichiarazione dell’avvenuta defiscalizzazione e documento di trasporto (DDT) in cui verrà indicato il modello e la matricola precisando che trattasi di apparecchio da rottamare completo di memoria fiscale e di libretto di dotazione fiscale.
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RESO MERCE

Il reso deve apparire nello scontrino emesso per la merce data in sostituzione (il totale dello scontrino non può comunque essere negativo) In fase di registrazione nel registro dei corrispettivi, l’importo del reso verrà essere sottratto da quello della merce in sostituzione solo se le aliquote Iva sono uguali o in caso di ventilazione dei corrispettivi. Diversamente, occorre evidenziare sul registro corrispettivi i due importi distinti per aliquota per poter versare o recuperare la differenza.
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SCONTRINO FISCALE E FATTURAZIONE DIFFERITA

In caso di fattura immediata (emessa alla consegna) non è obbligatorio l’emissione dello scontrino fiscale né occorre emettere il documento di trasporto. Tale esonero non è applicabile qualora la fattura venga emessa in un momento successivo. E' il caso della fatturazione differita a condizione che sia preceduta dall’emissione del Ddt contenente i dati di individuazione del fornitore e del cliente e la natura, qualità e quantità dei beni consegnati o spediti. La fattura differita deve riportare data e numero DDT cui si riferisce. Lo scontrino fiscale può sostituire il DDT per consentire l’emissione della fattura differita, in questo caso però lo scontrino deve riportare la natura, qualità e quantità dell’operazione e che lo stesso si integrato con codice fiscale e dati identificativi del cliente
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DISMISSIONE DEL MISURATORE FISCALE

Entro 24 ore dalla chiusura dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente deve provvedere a dare comunicazione all’ Ufficio Unico delle Entrate di competenza, mediante apposita dichiarazione ( D.M. 23 marzo 1983 art. 8 testo modificato dal provv. 28/07/2003 ). La dichiarazione è redatta in duplice copia e contiene i dati identificativi: ragione sociale, sede, partita I.V.A., gli estremi che identificano il registratore di cassa ( Produttore, modello, matricola, GranTotale ed ultimo Azzeramento ), i dati del centro di assistenza e del tecnico che ha effettuato la chiusura. Il documento può essere consegnato di persona oppure spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno
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MESSA IN SERVIZIO DEL MISURATORE FISCALE

Entro 24 ore dalla messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente deve provvedere a dare comunicazione all’ Ufficio Unico delle Entrate di competenza, mediante apposita dichiarazione ( D.M. 23 marzo 1983 art. 8 testo modificato dal prov. 28/07/2003 ). La dichiarazione è redatta in duplice copia e contiene i dati identificativi: ragione sociale, sede, partita I.V.A. , gli estremi che identificano il registratore di cassa ( Produttore, modello, matricola, Gran Totale ed Azzeramento di partenza ) i dati del centro di assistenza e del tecnico che ha effettuato la messa in servizio. Il documento può essere consegnato di persona oppure spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno.



Le norme riportate sono tratte dall'Agenzia delle Entrate e Fonti Autorevoli, le informative vengono riportate nel modo più fedele possibile, al fine di offrire un servizio all'utente, non si risponde per eventuali inesattezze. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.


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